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Quando parliamo di Adozione
Internazionale intendiamo dare una mamma e un papà
a quei bambini che nel loro Paese d'origine non hanno più
possibilità di vivere nella loro famiglia o in una famiglia
locale. Ci rivolgiamo a quei genitori con un'autentica disponibilità
ad accogliere un bambino in situazione di abbandono, senza discriminazioni
o preclusioni circa il suo Paese di nascita o il colore della sua
pelle.
Per raggiungere questo obiettivo, forniamo
tutta l'assistenza e la preparazione necessaria per tutelare
sia le esigenze del bambino sia quelle della famiglia.
LA STRADA DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
REQUISITI PER L’ADOZIONE
(art. 6 l. 184/83 come mod. dalla l. 149/01)
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio
da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve
avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure
di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e e capaci
di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.Il
requisito della stabilità del rapporto può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile
e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni,
nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità
e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto.
PERCORSO E TEMPI DI ATTESA PER OTTENERE L’IDONEITA’
(art. 29 bis e 30 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
I coniugi residenti in Italia, che soddisfino i requisiti di cui
all’art. 6 l. 184/83 presentano dichiarazione di disponibilità
all’adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni territorialmente
competente (distretto di residenza) e chiedono che lo stesso dichiari
la loro idoneità all’adozione.Entro 15 giorni il Tribunale
per i Minorenni trasmette la disponibilità ai servizi sociali
degli enti locali;I servizi sociali o ASL svolgono attività
di informazione sull’adozione internazionale e sulle procedure,
sugli enti autorizzati e preparano gli aspiranti genitori adottivi,
anche in collaborazione con gli enti autorizzati; acquisiscono elementi
sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti
genitori adottivi, sul loro ambiente sociale sulle motivazioni che
li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione
internazionale, sulle loro capacità a rispondere alle esigenze
di uno o più minori, sulle eventuali caratteristiche particolari
dei minori che sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisiscono
ogni elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale sulla
loro idoneità.Entro 4 mesi i servizi sociali trasmettono
al Tribunale per i Minorenni una relazione in esito a quanto appurato.Il
Tribunale per i Minorenni dispone, se necessario, gli opportuni
approfondimenti e si pronuncia entro 2 mesi con decreto motivato
sulla sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per adottare.
VALIDITA’ DECRETO
(art. 30 co. 2 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
Il decreto di idoneità è valido per tutta la durata
della procedura di adozione internazionale, la quale deve essere
tuttavia promossa dalla coppia entro un anno dalla comunicazione
del decreto (data di notifica).
ENTE AUTORIZZATO
(art. 31 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
Gli aspiranti all’adozione che abbiano ottenuto decreto di
idoneità devono conferire incarico per curare la procedura
di adozione ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per
le Adozioni Internazionali, iscritto nel relativo albo (pubblicato
anche sul sito www.commissioneadozioni.it).
L’ente autorizzato informa la coppia sulle procedure e sulle
concrete possibilità di adozione, svolge le pratiche per
l’adozione internazionale presso la competente Autorità
del Paese straniero, prepara la coppia all’incontro con il
minore, informa le competenti istituzioni e cura il rientro della
coppia in Italia con il minore, sostiene il nucleo familiare fin
dall’ingresso in Italia.
POST ADOZIONE
(art. 34 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
Per almeno un anno dall’ingresso in Italia, ai fini di una
corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali
degli Enti locali e gli enti autorizzati assistono il minore e i
genitori adottivi. I servizi sociali per un anno riferiscono al
Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento,
l’ente autorizzato riferisce al Paese di origine del minore
per il tempo da questi richiesto che varia secondo le normative
straniere.
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