Quando parliamo di Adozione Internazionale intendiamo dare una mamma e un papà a quei bambini che nel loro Paese d'origine non hanno più possibilità di vivere nella loro famiglia o in una famiglia locale. Ci rivolgiamo a quei genitori con un'autentica disponibilità ad accogliere un bambino in situazione di abbandono, senza discriminazioni o preclusioni circa il suo Paese di nascita o il colore della sua pelle.
Per raggiungere questo obiettivo, forniamo tutta l'assistenza e la preparazione necessaria per tutelare sia le esigenze del bambino sia quelle della famiglia.


LA STRADA DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE


REQUISITI PER L’ADOZIONE
(art. 6 l. 184/83 come mod. dalla l. 149/01)
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

PERCORSO E TEMPI DI ATTESA PER OTTENERE L’IDONEITA’

(art. 29 bis e 30 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
I coniugi residenti in Italia, che soddisfino i requisiti di cui all’art. 6 l. 184/83 presentano dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (distretto di residenza) e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.Entro 15 giorni il Tribunale per i Minorenni trasmette la disponibilità ai servizi sociali degli enti locali;I servizi sociali o ASL svolgono attività di informazione sull’adozione internazionale e sulle procedure, sugli enti autorizzati e preparano gli aspiranti genitori adottivi, anche in collaborazione con gli enti autorizzati; acquisiscono elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulle loro capacità a rispondere alle esigenze di uno o più minori, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisiscono ogni elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale sulla loro idoneità.Entro 4 mesi i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione in esito a quanto appurato.Il Tribunale per i Minorenni dispone, se necessario, gli opportuni approfondimenti e si pronuncia entro 2 mesi con decreto motivato sulla sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per adottare.

VALIDITA’ DECRETO
(art. 30 co. 2 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
Il decreto di idoneità è valido per tutta la durata della procedura di adozione internazionale, la quale deve essere tuttavia promossa dalla coppia entro un anno dalla comunicazione del decreto (data di notifica).

ENTE AUTORIZZATO
(art. 31 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
Gli aspiranti all’adozione che abbiano ottenuto decreto di idoneità devono conferire incarico per curare la procedura di adozione ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, iscritto nel relativo albo (pubblicato anche sul sito www.commissioneadozioni.it).
L’ente autorizzato informa la coppia sulle procedure e sulle concrete possibilità di adozione, svolge le pratiche per l’adozione internazionale presso la competente Autorità del Paese straniero, prepara la coppia all’incontro con il minore, informa le competenti istituzioni e cura il rientro della coppia in Italia con il minore, sostiene il nucleo familiare fin dall’ingresso in Italia.

POST ADOZIONE

(art. 34 l. 184/83 come mod. dalla l. 476/98)
Per almeno un anno dall’ingresso in Italia, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali degli Enti locali e gli enti autorizzati assistono il minore e i genitori adottivi. I servizi sociali per un anno riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, l’ente autorizzato riferisce al Paese di origine del minore per il tempo da questi richiesto che varia secondo le normative straniere.